Ancora da QualEnergia.it le ultime novità in materia di Superbonus, in seguito alla legge di bilancio

Quali interventi incentivati con il Superbonus danno ancora diritto alla detrazione del 110% e per quali invece lo sgravio è al 90%?

Approfittiamo di un chiarimento dell’Agenzia delle entrate, sul suo organo ufficiale Fisco Oggi, per tornare a fare il punto della situazione, alla luce della legge di bilancio 2023 e del dl Aiuti quater, il 176/2022, che proprio in questi giorni sta completando l’iter parlamentare per la conversione in legge, che deve avvenire entro il 17 gennaio.

Tra le modifiche apportate alla disciplina del Superbonus dall’articolo 9 di quel provvedimento, c’è appunto il ridimensionamento della detrazione per gli interventi effettuati dai condomìni nonché dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su edifici composti al massimo da due a quattro unità immobiliari, anche posseduti da un unico proprietario o da più persone fisiche: il 110% vale fino al 31 dicembre 2022, non più fino al 31 dicembre 2023, con passaggio al 90% per le spese sostenute quest’anno.

Invece, per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site in edifici plurifamiliari, cioè per le villette e per gli appartamenti in palazzina aventi però ingresso autonomo, il 110% sarà ancora fruibile in relazione alle spese sostenute fino al 31 marzo 2023, sempreché, al 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Questa tipologia di immobili, inoltre, è stata riammessa al Superbonus, con la nuova percentuale del 90%, anche per le spese sostenute nell’anno in corso, riferite a lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023. La detrazione, però, spetta in presenza di tre requisiti: il contribuente è proprietario dell’immobile o su di esso vanta un diritto reale di godimento, l’immobile è adibito ad abitazione principale, nell’anno precedente il sostenimento della spesa il contribuente non ha superato una certa soglia di reddito (15mila euro), calcolata applicando una sorta di quoziente familiare (si veda QualEnergia.it, Superbonus 90% per le case unifamiliari nel 2023: come funziona e i dubbi da chiarire).

La parte dell’articolo 9 dell’Aiuti quater (il comma 2) che manteneva la detrazione al 110% per gli interventi nei condomini per i quali, al 25 novembre 2022, risultava presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), è stata poi stralciata al Senato e su questo è intervenuta la legge di bilancio.

Il comma 894 della manovra, cioè la legge 197/2022, ha infatti stabilito alcune fattispecie alle quali, in presenza di determinati requisiti temporali riferiti ai titoli edilizi autorizzativi, non si applica la diminuzione al 90% sancita dal decreto Aiuti quater per la generalità dei casi, ricorda l’Agenzia delle entrate.

Nel 2023, pertanto, beneficiano ancora della detrazione piena, cioè nella misura originaria del 110%:

  • gli interventi diversi da quelli condominiali per i quali, al 25 novembre 2022, risulta presentata la Cila;
  • gli interventi effettuati dai condomìni per i quali l’approvazione dei lavori è avvenuta con delibera assembleare adottata entro il 18 novembre 2022 (cioè, prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto Aiuti quater) e la Cila è stata presentata entro il 31 dicembre 2022. La data della delibera di approvazione dev’essere attestata con dichiarazione sostitutiva resa dall’amministratore ovvero dal condomino che ha presieduto l’assemblea, nelle ipotesi in cui la nomina dell’amministratore non è obbligatoria (edifici fino a otto condomini) e i condomini non vi hanno provveduto;
  • gli interventi effettuati dai condomìni per i quali l’approvazione dei lavori è avvenuta con delibera assembleare adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022 e la Cila risulta presentata al 25 novembre 2022; anche in questo caso, la data della delibera di approvazione va attestata con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea;
  • gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali entro il 31 dicembre 2022 è stata presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.